Ecco le principali novità del DECRETO LEGGE n. 172 del 26 novembre 2021 – entrata in vigore 6 dicembre 2021, per il quale verranno stabilite due tipologie di Green Pass: il Green Pass base e il Green Pass Rafforzato.
Il Green Pass “rafforzato” o “Super Green Pass” verrà rilasciato a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione, mentre il Green Pass “base” verrà rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore). Il Green Pass rilasciato a seguito di vaccinazione della prima dose è valido dal 15° giorno dall’effettuazione.
Il Decreto-legge attesta l’obbligo vaccinale per:
- Personale sanitario
Ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) e dose di richiamo dal 15/12/2021. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, in questo caso il personale sanitario deve essere sospeso o adibito a diversa mansione. È necessaria una verifica dell’avvenuta vaccinazione effettuata dai rispettivi Ordini Professionali; se il dipendente si dimostrasse non in regola entro i termini previsti, l’Ordine Professionale fornirà una comunicazione alle Federazioni Nazionali competenti e al datore di lavoro, con a seguito l’immediata sospensione dell’attività sino a completamento delle vaccinazioni previste.
Estende l’obbligo vaccinale a:
- Personale scolastico
- Personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale
- Personale degli istituti penitenziari per adulti e minori
- Personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie
Seguirà verifica dell’avvenuta vaccinazione da parte dirigenti / datori di lavoro e responsabili delle strutture; la documentazione (Green Pass rafforzato, esenzione per motivi di salute oppure prenotazione della vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni) è da produrre entro 5 giorni. L’inadempimento determina l’immediata sospensione dal lavoro senza retribuzione, non sono però previsti provvedimenti disciplinari. Una volta eseguita la vaccinazione la documentazione deve essere presentata entro 3 giorni dall’effettuazione. La verifica della validità della certificazione di esenzione per motivi di salute deve essere effettuata dal medico competente.
Green Pass rafforzato / Super Green pass richiesto dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022 in zona bianca e sempre in zona gialla e arancione, nelle seguenti attività:
- Spettacoli
- Spettatori di eventi sportivi
- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche
La verifica del Super Green Pass sarà effettuata attraverso l’app Verifica C19, che con un aggiornamento potrà riconoscere le certificazioni rafforzate distinguendole da quelle ottenute con il tampone: in attesa dell’aggiornamento dell’app vale la presentazione della documentazione cartacea. Sono esenti dall’obbligo del Super Green Pass i soggetti esenti dalla vaccinazione, dietro presentazione dell’apposita certificazione medica, i bambini di età inferiore a 12 anni, i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar e le persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.
Green Pass base nelle seguenti attività in zona bianca e gialla:
- Luoghi di lavoro (esclusi quelli con obbligo vaccinale)
- Mezzi di trasporto a lunga percorrenza
- palestre, piscine, attività sportiva al chiuso
- musei – fiere – convegni
- parchi divertimento
- impianti di sci
Dal 6 dicembre anche alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive
- accesso agli spogliatoi e docce per l’attività sportiva
- trasporto ferroviario regionale – trasporto pubblico locale ( autobus – tram – metropolitane)
Sono esenti dall’obbligo del Green Pass base i soggetti esenti dalla vaccinazione, dietro presentazione dell’apposita certificazione medica e i bambini di età inferiore a 12 anni.