Si può uscire per andare al lavoro?
All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.
È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
Si deve però essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
“Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato.
In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.
Quali sono le regole generali che si applicano in aziende e uffici?
E’ obbligatorio restare a casa con febbre oltre 37.5.
In caso di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali è obbligatorio chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
E’ necessario informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Cosa succede in caso ci sia una persona sintomatica in azienda?
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali.
L’azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali “contatti stretti”.
La quarantena è equiparata alla malattia?
L’articolo 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia vengono riconosciute l’indennità economica e l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro.
Il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Il comma 6, infine, stabilisce che, in caso di malattia da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
(fonte: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/)
Operai che lavoro in cantieri pubblici o privati e prenzi di lavoro
I bar, ristoranti ecc. possono servire il pranzo nel locale a patto che vi sia una convenzione/contratto scritto in quanto vengono parificati alle mense.
I frontalieri possono andare e tornare dal lavoro ?
Assolutamente si essendo esigenza di lavoro.
I lavori socialmente utili continuano?
Si.
Fonte: Ministero della salute – FAQ Emanuele Monti Consigliere Regionale Sanità Regione Lombardia – Portale INPS